AGEVOLAZIONI POST-SISMA
AGEVOLAZIONI POST-SISMA
AGEVOLAZIONI POST-SISMA 2016 COMUNI DI CASTEL DI LAMA, CIVITELLA DEL TRONTO, OFFIDA (Terremoto del 26 ottobre 2016) E PIZZOLI (terremoto del 18 gennaio 2017) RIENTRANTI NELL’ALL. 2 E 2 BIS D
In riferimento agli eventi sismici verificatisi nei territori del Centro Italia dal 24 agosto 2016, è necessario recepire i provvedimenti dell’ARERA.
In particolare, la nuova Del. ARERA N. 587/2018/R/COM in attuazione delle norme previste dal D.L. 55/18, ha introdotto ulteriori agevolazioni per le forniture localizzate all’interno delle zone rosse, definite tali da apposite Ordinanze dei Sindaci dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al d.l. 189/16.
Le agevolazioni in questi comuni si applicano AUTOMATICAMENTE PER 36 MESI a decorrere rispettivamente dal 24 agosto 2016, dal 26 ottobre 2016 e dal 18 gennaio 2017.
La nuova delibera ha inoltre prorogato la sospensione dei termini di pagamento delle fatture e delle azioni a tutela del credito, come sotto riportato:
- Forniture situate all’interno di Zone Rosse: sospensione fino al 31.12.2020 e conseguente ripresa della fatturazione a partire dal 01.01.2021.
- Forniture relative ad immobili inagibili situati Fuori Zone Rosse: sospensione fino al 31.12.2019 e conseguente ripresa della fatturazione a partire dal 01.01.2020.
- Forniture relative ad immobili agibili situati fuori dalle zone rosse: ripresa della fatturazione entro il 31.03.2020.
In ogni caso è facoltà del cliente chiedere la ripresa anticipata della fatturazione in entrambi gli ambiti territoriali.
Per quanto attiene le agevolazioni tariffarie, vale quanto sotto riportato.
- Forniture nelle Zone Rosse: prevista durata delle agevolazioni fino al 31.12.2020.
- In aggiunta alle agevolazioni già in essere, è stato introdotto l’ulteriore azzeramento dei costi fissi di vendita. Le agevolazioni sono applicate in maniera automatica a tutte le forniture rientranti in tale ambito territoriale, a decorrere dalla data dell’evento (se attive in quel periodo) e fino al 31.12.2020.
- Forniture Fuori dalle Zone Rosse: non sono state previste modifiche alle agevolazioni già in essere.
Per entrambi gli ambiti territoriali (zone rosse e fuori dalle zone rosse) è stato confermato il periodo di rateizzazione a 36 mesi della fattura di conguaglio post ripresa della fatturazione.
Tipologia e durata delle agevolazioni
Nei casi indicati dalla Del. 252/2017/R/com e s.m.i. le agevolazioni, in generale, prevedono:
- Azzeramento dei corrispettivi per servizio elettrico per nuove connessioni/allacciamenti, disattivazioni, riattivazioni subentri e volture, per forniture uso domestico e per uso non domestico limitatamente ai servizi generali di SAE o MAPRE;
- applicazione di una tariffa speciale agevolata, come previsto dalla delibera, ai consumi effettuati, sia per forniture uso domestico che uso non domestico.
In aggiunta alle agevolazioni di cui sopra, la nuova Del. ARERA N. 587/2018/R/COM in attuazione delle norme previste dal D.L. 55/18, ha introdotto l’ulteriore azzeramento dei costi fissi di vendita per le forniture localizzate all’interno delle zone rosse, definite tali da apposite Ordinanze dei Sindaci dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al d.l. 189/16
Tali agevolazioni decorrono dalla data del sisma che ha interessato il comune in cui è ubicata la fornitura originaria (di cui agli allegati 1-2-2bis), se attiva, ed hanno una validità:
- di 36 mesi, per le forniture “fuori dalla zona rossa”
- fino al 31/12/2020, per le forniture in “zona rossa”
Ripresa della fatturazione
La fatturazione delle forniture che hanno diritto alle agevolazioni verrà ripresa secondo i termini e i criteri stabiliti dalla Delibera ARERA n. 252/2017 e s.m.i..
La ripresa della fatturazione avverrà, con emissione di una fattura unica:
- a partire dal 01.01.2020, per le forniture “fuori dalla zona rossa”
- a partire dal 01.01.2021, per le forniture in “zona rossa”
La fattura unica conterrà i consumi relativi al periodo di sospensione della fatturazione, ma anche eventuali importi non ancora fatturati, inerenti periodi precedenti l’evento sismico.È facoltà del cliente anticipare la ripresa della fatturazione, inviando una specifica richiesta scritta.
Criteri di rateizzazione della fattura unica
Alla ripresa della fatturazione verrà emessa un’unica fattura che conterrà i consumi relativi al periodo di sospensione ma anche eventuali consumi, fatturati senza agevolazioni, inerenti periodi precedenti l’evento sismico.
Il totale della fattura unica, se superiore a 50 €, sarà rateizzato automaticamente senza interessi per un periodo massimo di 36 mesi (con rata minima di 20 €).
Le rate previste saranno addebitate secondo la periodicità di fatturazione. A titolo di esempio: nel caso di una consueta bolletta bimestrale, ci saranno 18 rate da pagare. Se, dal calcolo che ne deriva, ogni rata fosse inferiore a 20 €, il numero delle rate diminuirà e con esso anche il periodo di rateizzazione, fino ad avere rate di importo unitario di 20 €.
Nella fattura unica il cliente troverà in addebito la prima rata; le altre saranno automaticamente addebitate nelle fatture successive.
È facoltà dl cliente, in alternativa alla rateizzazione, provvedere ad effettuare il pagamento in maniera non rateizzata, inviando una specifica richiesta scritta.
Gli esercenti la vendita su ogni fattura in cui vengono applicate le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento, devono informare il cliente: a) di essere titolare di agevolazione; b) sulla scadenza delle agevolazioni.
Gli importi relativi alle forniture di energia elettrica e di gas naturale, contabilizzati nelle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi, ai sensi dell’Articolo 3 della deliberazione 810/2016/R/com, sono rateizzati.
Entro i termini di cui al successivo comma 14.8, l’esercente la vendita che:
- omissis;
- non abbia sospeso l’emissione delle fatture, sospendendone esclusivamente i termini di pagamento, provvede all’emissione di un’unica fattura di conguaglio degli importi fatturati che tenga conto delle agevolazioni previste dal presente provvedimento e degli importi eventualmente già pagati dal cliente finale o provvede, attraverso modalità alternative, all’accredito di tali importi al cliente finale.
Il termine ultimo per l’emissione dell’unica fattura di cui al precedente comma 14.7 è fissato al 31 marzo 2020. La predetta fattura non può comunque essere emessa prima del:
- 1 gennaio 2020, nei confronti dei soggetti il cui termine di pagamento è stato prorogato ai sensi del comma 3.1bis della deliberazione 810/2016/R/com;
- 28 febbraio 2018, in tutti gli altri casi.