Comunicazioni Arera

Disposizioni urgenti sulle bollette di energia elettrica e gas naturale a favore dei territori alluvionati verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

Disposizioni urgenti sulle bollette di energia elettrica e gas naturale a favore dei territori alluvionati verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 Si informano gli utenti che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con delibera 216/2023/R/com, in ottemperanza al Decreto-Legge 61 del 01/06/2023, ha imposto la sospensione dei termini di pagamento di bollette e avvisi di pagamento di luce e gas per le popolazioni per 4 mesi a partire dal 1° maggio 2023. La sospensione riguarda tutte le utenze e le forniture dei Comuni come individuati dallo stesso decreto, cioè che si trovano in parte del territorio dell’Emilia-Romagna (province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini), in alcuni comuni della Provincia di Pesaro e Urbino e in alcuni comuni della Città metropolitana di Firenze. La misura riguarda i termini di pagamento delle fatture di elettricità e gas emesse o da emettere con scadenza nel predetto periodo, nonché delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere dai gestori del Servizio Idrico Integrato ovvero dai gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. L’ARERA con la stessa delibera ha anche stabilito una serie di ulteriori misure a tutela delle popolazioni alluvionate. Fatta salva la facoltà del cliente e dell’utente di procedere comunque sin da subito al pagamento degli importi sospesi, il provvedimento dispone che la rateizzazione degli importi i cui termini di pagamento sono stati sospesi sia distribuita su un periodo minimo di 12 mesi, senza discriminazione e senza applicazione di interessi a carico dei clienti e degli utenti, ferma restando la facoltà di pagare in maniera non rateizzata al termine del periodo di sospensione o con un piano di rateizzazione di durata inferiore da concordare con il proprio fornitore. Nel periodo di sospensione (cioè della data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023) vengono inoltre sospese le azioni sulla morosità previste dalla regolazione dell’Autorità, per gli inadempimenti dei clienti e degli utenti, anche nel caso di morosità verificatesi prima degli eventi alluvionali. L’elenco dei territori oggetto della delibera citata è presente nell’allegato 1 del decreto, reperibile al seguente link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/06/01/23G00074/SG .

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Proroga agevolazioni utenze terremotate del Centro Italia anni 2016 e 2017

Proroga agevolazioni utenze terremotate del Centro Italia anni 2016 e 2017 Si informano gli utenti che con la Legge di Bilancio 2023 il legislatore è intervenuto nuovamente a tutela delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016 e, in particolare, a favore delle utenze e forniture site nelle zone rosse, disponendo all’articolo 1, comma 755, che “le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell’articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, […], sono prorogate fino al 31 dicembre 2023”. Inoltre, la medesima legge di Bilancio 2023, all’articolo 1, comma 756, ha modificato l’articolo 8, comma 1ter, terzo periodo, del decreto-legge 123/19, prevedendo come termine ultimo per la proroga delle agevolazioni di natura tariffaria, il 31 dicembre 2023; per meglio precisare, con l’ultima richiamata modifica le agevolazioni previste a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia (di cui al primo periodo del medesimo comma 1ter) e i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio (di cui al secondo periodo del medesimo comma 1ter) “[…] sono prorogate fino al 31 dicembre 2023 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 abbiano dichiarato, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.”.

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